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Permesso di soggiorno e
visto di ingresso

Presentiamo ricorsi all' autorità giurisdizionale avverso i rigetti delle richieste di viste presentate presso le ambasciata italiane all'estero ed in particolare i visti per studio, ricongiungimento familiare, motivi umanitari, familiari di cittadini italiani, residenza elettiva. inoltre Ci occupiamo dei ricorsi al tribunale civile e al tar avverso i rigetti di conversione e rinnovo del permesso di soggiorno in particolare per motivi di lavoro e studio.

Nomadi digitali e lavoratori da remoto

Nomadi digitali

La figlia a carico di cittadina italiana e maggiore di 21 anni ha diritto all' ingresso

10/24

Il tribunale di Roma ha dichiarato il diritto di ingresso della figlia senegalese ai sensi del d.gs 30/2007 e, sebbene l'indicazione riportata nel formulario, tale richiesta di ingresso non deve essere considerata come una richiesta di visto turistico. La prova della vivenza a carico, inoltre, può essere fornita in vario modo e nel caso specifico tramite la indicazione dell' assenza di attività lavorativa, del contratto di affitto intestato ai genitori, l' entità delle rimesse, le dichiarazioni di conoscenti che hanno consegnato le risorse economiche anche in contanti il tutto parametrato con il costo della vita in Senegal.

Ricongiungimento con altri figli nel paese di origine

01/2024

Il tribunale di roma si pronuncia nel caso di ricongiungimento di cittadina pakistanza rifugiata con entrambi i genitori infrasessantacinquenni. Oltre lei, i genitori hanno altri 3 figli, di cui due residenti in altri stati e uno residente in Pakistan, ma studente universitario e quindi non autosufficiente e in grado di provvedere ai genitori. Il giudice quindi dice "Il Sig. --, data ancora la sua giovane età (oggi ventiquattro anni), il suo necessario impegno nel completamento degli studi e la sua non autosufficienza economica, non è in grado di prendersi cura dei bisogni specifici dei propri genitori. Il Sig. -- non è pertanto individuabile come familiare adeguato a garantire il sostegno economico di cui necessitano i coniugi -- e prestare loro assistenza, anche sanitaria. La sua presenza nel Paese di origine della ricorrente non è quindi ostativa al ricongiungimento. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la presenza di un figlio nel Paese di origine non impedisce ricongiungimento familiare qualora questi non sia in grado di provvedere al sostentamento dei genitori al di sotto dei 65 anni (Cass. n° 20127/21)"

Nell'inerzia della Prefettura la Questura deve concludere il procedimento rilascio pds motivi familiari

07/2024

Il tribunale civile di Roma nell'ambito di un procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari senza che la persona sia stata convocata dalla prefettura precisa ordina alla Questura di concludere il procedimento "scavalcando" così la Prefettura e precisa " Ebbene, posto che ai sensi dell’art.2 L.241/90 costituisce dovere dell’amministrazione concludere mediante l’adozione di un provvedimento espresso il procedimento amministrativo avviato su istanza di parte e che nel caso di specie tale provvedimento non è stato ancora adottato, sussiste il requisito del fumus boni iuris, quale diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento espresso a conclusione del procedimento amministrativo in corso." secondo me implicitamente riferendosi sempre ai famosi 180 giorni.

Ricongiungimento familiare ascendente infrasessantacinquenne

12/2023

Il tribunale di Roma sui requisiti per il ricongiungimento familiare ha precisato sulla vivenza a carico che sono sufficienti i versamenti fatti dal figlio anche alla luce del costo della vita in Kenya, mentre sull'assenza di altri figli la signora aveva prodotto una dichiarazione resa alla presenza di due testimoni davanti alla Corte distrettuale in Somalia. La giudice ritiene che "Deve ritenersi in particolare che il ricorrente e sua madre non avrebbero avuto altro modo di provare tale circostanza, a causa della difficoltà di reperire documenti anagrafici o di altro tipo, innanzitutto dovuta alla situazione di instabilità, insicurezza e mancanza di solide istituzioni centrali che caratterizza il Paese d’origine"

Permesso di soggiorno per cure mediche durata annuale

04/2024

Il Tribunale Ordinario di Roma, 19.04.2024. il caso riguarda un cittadino straniero presente in Italia già da diversi anni il quale soffre di una grave patologia tumorale tale da determinare un'invalidità al 100%, per la quale è stato previsto un percorso terapeutico di almeno 5 anni e nonostante ciò la Questura ha continuato a rilasciare un permesso di soggiorno di 6 mesi. Il Tribunale di Roma con ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. ha quindi accolto il ricorso in ragione della "incidenza sulla domanda di pensione per inabilità civile agli invalidi totali con pensione ed indennità di accompagnamento, già respinta dall’INPS [...] proprio sulla base del richiamo all’art. 41 TUI, che esclude tale beneficio a favore dello straniero a meno che il medesimo non sia titolare di permesso di soggiorno “di durata non inferiore a un anno”. Conseguentemente, conclude il giudice, "Ove, immotivatamente, la Questura continui a rilasciare il permesso di soggiorno per cure mediche con cadenza semestrale anziché annuale, il ricorrente non potrebbe mai avere accesso ai benefici economici cui il riconoscimento dell’inabilità lavorativa al 100% gli danno diritto".

Ricongiungimento familiare - altri documenti

12/2023

Il Tribunale Civile di Roma ordina il rilascio del visto per ricongiungimento familiare di titolare di sussidiaria con la madre con meno di 65 anni cittadina somala ma residente in Kenya. In questo caso l'ambasciata aveva rigettato sia per l'assenza delle prove della condizione di familiare a carico sia perché non era stata dimostrata l'assenza di altri figli nel Paese di origine (con i quali la signora aveva da anni perso i contatti dopo aver lasciato la Somalia e non sapeva neanche se fossero ancora vivi).
Sulla vivenza a carico vengono considerati sufficienti i versamenti fatti dal figlio anche alla luce del costo della vita in Kenya. Sull'assenza di altri figli la signora aveva prodotto una dichiarazione resa alla presenza di due testimoni davanti alla Corte distrettuale in Somalia.

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