

Diritto di asilo e Regolamento Dublino
Ci occupiamo di ricorsi avverso i provvedimenti della Commissione Territoriale, prepariamo i richiedenti protezione all’ audizione davanti la Commissione, organizziamo gli accompagnamenti in Questura, presentiamo ricorsi all’autorità giudiziaria avverso le prassi illegittime della pubblica amministrazione, ad esempio i rifiuti del permesso per richiesta asilo, il diniego di accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale, la richiesta dell’iscrizione anagrafica per il rilascio del permesso di soggiorno, le revoche dell’accoglienza, mancato rilascio del titolo di viaggio.
Iscrizione anagrafica senza passaporto 05/2019
Il Tribunale Civile di Roma sancisce il diritto di un titolare di protezione umanitaria all'iscrizione anagrafica anche senza il possesso di passaporto o titolo di viaggio. Infatti l’iscrizione anagrafica non può essere condizionata dalla mancanza di passaporto o documento equipollente quando l’identificazione dello straniero può avvenire sulla base dei dati riportati sul titolo di soggiorno, documento che consente l’identificazione del suo titolare, come nel caso in esame.
All' esito di un ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc, il giudice ha condannato la Questura di Napoli a rilasciare il permesso per protezione sussidiaria ad una cittadina nigeriana senza la previa esibizione del passaporto.
La ricorrente dopo aver ottenuto il riconoscimento della protezione sussidiaria in via giudiziaria aveva richiesto alla Questura di Napoli il rilascio del permesso di soggiorno. Tuttavia erano trascorsi più di 60 giorni senza che la Questura provvedesse al rilascio (richiedendo viceversa l'esibizione del passaporto di cui la ricorrente non era provvista). La pronuncia ribadisce che è possibile rivolgersi al giudice con un ricorso di urgenza una volta trascorsi inutilmente i 60 giorni dalla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e che quest'ultimo deve essere rilasciato in caso di protezione sussidiaria anche ai cittadini stranieri privi di un passaporto.
Rilascio permesso protezione sussidiaria senza passaporto 02/2019
Non proroga trattenimento richiedente asilo per richiesta non pretestuosa 06/2014
Rinnovo permesso umanitario 05/2019
Il Tribunale di Roma, dott.ssa Colla, in via d'urgenza ex art.700, ha ordinato il rinnovo di un permesso umanitario ex art.5 comma 6 (con dicitura casi speciali) scaduto ad agosto 2018 e di cui era stato chiesto il rinnovo a settembre 2018.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondate entrambe le obiezioni della Questura di Roma, affermando che non si applica il Dlgs. 113/18 ai permessi per motivi umanitari scaduti prima del 5 ottobre 2018 (per i quali si potrà quindi chiedere il rinnovo) e che la residenza convenzionale (c.d. fittizia) deve essere comparata a tutti gli effetti alla c.d. residenza reale.
Permesso umanitario al ricorrente 01/2017
Pronuncia del Tribunale di Roma, che ha ritenuto illegittimo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa asilo politico (invece del permesso di soggiorno per motivi umanitari) da parte della Questura di Roma per un richiedente asilo a cui la commissione aveva accordato la protezione umanitaria e che di conseguenza aveva impugnato il provvedimento per ottenere il riconoscimento di una protezione internazionale. Il Tribunale civile di Roma ribadisce che la Questura non ha alcun potere decisionale in questa fase in ordine alla tipologia di permesso da rilasciare e ricorda che l'art. 19 del Dlgs 150/2011, in caso di impugnazione ex art. 35, nel sancire l'effetto sospensivo "si riferisce "all’efficacia esecutiva del provvedimento negativo dell’Autorità Amministrativa, vale a dire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione”, e non anche al provvedimento che riconosce una protezione umanitaria.
Accesso alla domanda di asilo 02/2019
Il Tribunale civile di Roma in via d'urgenza art. 700, condanna la prassi illegittima della Questura di Roma in base alla quale è consentita la formalizzazione della domanda di asilo solo ad alcune categorie di persone scelte del tutto arbitrariamente.
Il giudice condanna la Questura di Roma a consentire la formalizzazione della domanda entro 6 giorni. Interessante, infine, l'aspetto probatorio, essendosi il giudice avvalso della prova testimoniale di una persona che ha accompagnato in questura il cittadino straniero nel tentativo vano di formalizzare la domanda di asilo.
Pronuncia del Tribunale di Roma (dic. 2016) con cui viene riconosciuta la protezione sussidiaria a una giornalista venezuelana sulla base della costatata persecuzione generale subita da alcune categorie (tra cui i giornalisti) durante quella che viene definita la "dittatura" di Chavez e successivamente di Maduro.
Sicuramente è discutibile la definizione in termini di dittatura del governo di Chavez, almeno rispetto ai governi con cui l'Italia ha pensato bene di concludere accordi internazionale di collaborazione per il controllo delle frontiere. Tuttavia, la pronuncia appare ugualmente di interesse per la possibilità di utilizzare anche in Venezuela alcune figure di protezione sussidiaria (ex art. 14 lett. b) Dlgs. 251/07)
Revoca misure di accoglienza 04/2015
Pronuncia del Tar con la quale si annulla il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva revocato l'accoglienza a un richiedente asilo ospite del CARA di Castelnuovo di porto, a causa della sua partecipazione a una protesta all'interno della struttura di accoglienza. Il Tar ha accolto il ricorso (non solo per mancanza del preavviso di rigetto, ma anche) per carenza di motivazione dell'atto della P.A., richiamando anche la direttiva 9 del 2003 (ai fini di una corretta interpretazione del Dlgs 140/2005) e affermando la necessità che l'eventuale revoca della accogleinza deve essere puntualmente motivata e deve basarsi esclusivamente sui motivi tassativamente indicati dalla normativa.
Patrocinio a spese dello stato 04/2015
Il Presidente della undicesima sezione Tribunale di Roma ha accolto il ricorso avverso l'ordinanza del giudice di prima sezione con cui si ribadiva la decisione di rigettare l'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato per un richiedente asilo diniegato ricorrente in primo grado. Un'altra decisione che smentisce l'illegittimo orientamento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma che pretenderebbe dal ricorrente richiedente asilo che si recasse alla propria ambasciata per ottenere una certificazione sui propri redditi nel paese di origine.